• Amministrazione di sostegno

    Lo Studio Legale fornisce attività di consulenza ed assistenza legale, sia stragiudiziale che giudiziale,  qualora occorre nominare un amministratore di sostegno per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. 

    Per l'esame della posizione è possibile fissare un appuntamento presso lo Studio ai nostri contatti.

    E' altresì possibile richiedere una consulenza on line.


    Per poter procedere alla nomina di un amministratore di sostegno non è sufficiente che la persona sia incapace, ma occorre che vi sia pure un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è fondamentale l'amministratore di sostegno e che il soggetto interessato non sarebbe in grado di compiere da solo.

    Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

    Per richiedere l’amministrazione di sostegno è necessario presentare un ricorso direttamente al giudice tutelare del luogo dove il soggetto interessato vive abitualmente.

    Il giudice tutelare provvede, entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso, alla nomina con decreto motivato immediatamente esecutivo.

    Il ricorso può essere proposto:

    * Dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato

    * Dal coniuge

    * Dalla persona stabilmente convivente

    * Dai parenti entro il quarto grado

    * Dagli affini entro il secondo grado

    * Dal tutore o curatore

    * Dal pubblico ministero

    * I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

    Secondo quanto previsto dall’art. 408 c. c. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

    In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.

    Quali sono i poteri e doveri cui è tenuto l'amministratore di sostegno?

    Le norme di riferimento sono l'art. 409 e l'art. 410 c.c. .

    Ai sensi dell'art. 409 c.c.: "Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana".

    1) Atti di ordinaria amministrazione: per il compimento dei quali l'amministratore non può agire senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare;

    2) Atti di straordinaria amministrazione: per il compimento dei quali è necessaria l'autorizzazione, con decreto, dal giudice tutelare. Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in assistenza del beneficiario sono atti che si concludono solo con l'intervento sia del beneficiario, sia dell'amministratore di sostegno.

    Gli atti che, invece, non sono riservati alla competenza esclusiva o parziale dell'amministratore di sostegno rimangono nella piena titolarità del beneficiario.

    Il beneficiario, infatti, indipendentemente dalle prescrizioni contenute nel decreto di nomina, può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

    Per quanto attiene ai doveri l'art. 410 c.c. stabilisce che, nello svolgimento delle sue funzioni, l'amministratore di sostegno deve rispettare una serie di doveri:

    a) Tenere in considerazione i bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;

    b) Informare il beneficiario circa gli atti da compiere;

    c) Informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;

    d) Proseguire nello svolgimento delle sue funzioni per almeno dieci anni ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti o dai discendenti. L'amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza.


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    Testo a cura dello Studio Legale Redaelli Spreafico, avvocato risarcimento danni milano, http://www.avvocatorisarcimentodanni.milano.it