• Mantenimento figli naturali

    Lo Studio Legale fornisce attività di consulenza ed assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale, per le problematiche connesse al mantenimento dei figli naturali.

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    L’articolo 30, comma 1 della Costituzione prevede: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.

    Quello ora descritto, esprime il “principio di responsabilità genitoriale” secondo cui i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti di un figlio sono i medesimi indipendentemente dal fatto che il figlio sia stato concepito da genitori uniti in matrimonio (figlio legittimo) o da genitori non sposati e, in quest’ultimo caso, sia quando il figlio, concepito al di fuori del matrimonio, è stato riconosciuto sia quando il riconoscimento non è intervenuto.

    Dunque, un figlio, sia esso legittimo, naturale riconosciuto o non riconosciuto, può pretendere l’adempimento dei doveri genitoriali, tra cui quello fondamentale al mantenimento.

    Il principio di responsabilità genitoriale trova concreta attuazione all'art. 147 e 148 c.c. secondo cui il riconoscimento dei figli naturali comporta il sorgere dei medesimi obblighi cui sono soggetti i genitori nel rapporto di filiazione legittima.

    Per quanto specificatamente riguarda il dovere al mantenimento lo stesso ha contenuto patrimoniale ed è finalizzato ad assicurare il soddisfacimento di tutte le esigenze di vita di un determinato soggetto, compatibilmente con quella che è la condizione economica e la posizione sociale dei suoi genitori.

    L’obbligo di mantenere i figli continua oltre la maggiore età fino a quando il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica, o, comunque, fino a quando non sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente indipendente.

    La violazione dell’obbligo di mantenimento costituisce condotta pregiudizievole nei confronti del figlio che può determinare la pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale. Attualmente è in continua crescita il numero delle così dette famiglie di fatto o convivenze more uxorio, caratterizzate dalla stabilità e continuità degli affetti.

    Sotto il profilo del mantenimento i comportamenti che si instaurano nei confronti dei figli riconosciuti da entrambi i genitori che stabilmente convivono sono simili a quelli di una famiglia fondata sul matrimonio.

    Anche nel caso in cui la coppia di fatto incontri una crisi irreversibile, le situazioni che dovranno essere regolamentate sotto il profilo del mantenimento sono analoghe, tanto che il legislatore ha espressamente previsto (articolo 4 comma 2, legge 54/2006), l’ applicazione dell’articolo 155 codice civile IV, norma rubricata tra quelle per la separazione personale dei coniugi: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito stabilendo, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

    1. le attuali esigenze del figlio;

    2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

    3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

    4. le risorse economiche di entrambi i genitori;

    5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

    L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal Giudice”.

    Anche per il mantenimento dei figli riconosciuti da entrambi i genitori che non hanno mai convissuto non è necessaria l’attivazione dell’autorità giudiziaria a cui si ricorre solo quando vi è conflitto tra i genitori e gli stessi non sono capaci di trovare un accordo nel superiore interesse del figlio.

    Più complesso è il caso del figlio naturale riconosciuto da uno solo dei due genitori. 

    Con il procedimento per la dichiarazione di paternità o maternità naturale viene garantito il diritto del minore ad assumere una identità precisa e completa dal punto di vista biologico.

    La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento ed attribuisce la stato di figlio di quel determinato genitore.

    Gli effetti del riconoscimento decorrono dalla nascita e da tale momento dovranno ritenersi sussistenti in capo al genitore, che non ha riconosciuto il figlio, tutti i doveri connessi alla funzione genitoriale, e quindi, tra essi, quello di contribuire al suo mantenimento.


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     Testo a cura dello Studio Legale Redaelli Spreafico, avvocato risarcimento danni milano, http://www.avvocatorisarcimentodanni.milano.it