• Recupero canoni non pagati

    Lo Studio Legale fornisce attività di consulenza ed assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale, nel settore delle locazioni.

    Lo Studio si occupa del recupero dei canoni di locazione e/o spese condominiali non corrisposti dal conduttore, sia per le locazioni abitative, sia per quelle ad uso diverso.

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    Per il recupero dei canoni di locazione non corrisposti dal conduttore, Inizialmente viene inviata una diffida scritta al conduttore, intimandogli il pagamento di quanto dovuto, accordandogli un certo margine di tempo (non superiore a 15 giorni) per provvedere al pagamento.

    In caso di mancato pagamento sarà possibile ricorrere all’Autorità Giudiziaria richiedendo al Giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

    Si predispone il ricorso che viene poi depositato telematicamente (con conseguente notevole riduzione di tempi).

    Il decreto ingiuntivo, una volta emesso, viene notificato al conduttore unitamente ad un atto di precetto, contenente l’intimazione di provvedere al pagamento entro 10 giorni, pena l’esecuzione forzata.

    La procedura di recupero prosegue con il pignoramento che può essere mobiliare, immobiliare o presso terzi.

    Nel pignoramento mobiliare possono essere sottoposti a vincolo beni mobili del debitore, presso la sua abitazione o presso l'azienda di cui è titolare. Qualora l'Ufficiale Giudiziario rinvenga beni che la legge consente vengano sottoposti a pignoramento, intima al debitore di non sottrarli alla garanzia del credito. I beni verranno in seguito venduti all'asta, ed il ricavato, dedotte le spese di procedura, viene assegnato al creditore.

    Nel pignoramento immobiliarevengono sottoposti a vincolo beni immobili (abitativi o commerciali) intestati al debitore. La procedura è più complessa e prevede anticipazioni maggiori rispetto alla precedente in quanto occorre effettuare la trascrizione dell'atto di pignoramento, depositare le certificazioni catastali richieste che attestino al situazione dell'immobile e la sussistenza di eventuali gravami. L'immobile dovrà essere poi stimato da un perito nominato dal Giudice. Potrà altresì essere disposta dal Giudice la nomina di un custode. la vendita viene effettuata da un professionista (avvocato, notaio o commercialista) sempre nominato dal Giudice.

    Nel pignoramento presso terzi vengono pignorati cose o crediti che il debitore vanta verso altri soggetti (ad esempio somme depositate su conti correnti, retribuzione percepita dal datore di lavoro, crediti verso terzi). A seguito della notifica dell'atto di pignoramento il terzo è tenuto a rendere, entro 10 giorni, una dichiarazione specificando di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Se la dichiarazione è positiva, il Giudice, su richiesta della parte, assumerà i provvedimenti in merito.


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    Testo a cura dello Studio Legale Redaelli Spreafico, avvocato risarcimento danni milanohttp://www.avvocatorisarcimentodanni.milano.it