• Diritto del Lavoro

    Lo Studio Legale fornisce attività di consulenza ed assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale, nel settore del diritto del lavoro.

    Lo Studio assiste i lavoratori in caso di provvedimenti disciplinari, licenziamento: in considerazione dei termini previsti dalla normativa entro i quali il lavoratore può esercitare le sue difese, si consiglia di rivolgersi con la massima sollecitudine ad un professionista qualificato.

    Lo Studio si occupa altresì del recupero delle competenze non pagate dal datore di lavoro (stipendi, trattamento di fine rapporto), anche se il lavoratore non è regolarmente assunto.

    Per l'esame della posizione è possibile fissare un appuntamento presso lo Studio ai nostri contatti.

    E' altresì possibile richiedere una consulenza on line.


    I provvedimenti disciplinari

    Le regole di base in materia di obblighi e garanzie per i provvedimenti disciplinari sono dettate dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori  (legge 300 del 1970). L’individuazione concreta dei comportamenti non consentiti e delle relative sanzioni avviene invece in genere con i contratti collettivi nazionali (Ccnl) e i regolamenti aziendali predisposti dal datore di lavoro. I regolamenti disciplinari che indicano le condotte illecite, le sanzioni per ciascuno di esse e le procedure devono essere resi noti ai lavoratori con affissionein luogo visibile a tutti.

    Le sanzioni normalmente previste, in ordine di gravità sono: rimprovero verbale; rimprovero scritto; multa (fino ad un massimo di quattro ore); sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni; trasferimento (solo se previsto dal ccnl e con mansioni equivalenti alle precedenti; licenziamento.

    A parte il rimprovero verbale, il datore di lavoro se intende applicare una sanzione disciplinare, deve innanzitutto contestare l'addebito al lavoratore formalmente, in forma scritta e consentirgli il diritto di difesa.

    La contestazione dell’addebito dell'addebito deve essere:

    - specifica: deve essere individuato il fatto o i fatti materiali precisi che il datore di lavoro ritiene sanzionabili.

    - immediata, tenendo conto della possibilità per il datore di lavoro di venire a conoscenza del fatto o dei fatti contestati.

    - immutabile: non può fare riferimento a circostanze nuove rispetto a quelle contestate

    Il datore di lavoro può spedire la contestazione con raccomandata, oppure può consegnarla a mano al lavoratore.

    Se il datore di lavoro ritiene che la procedura disciplinare sia incompatibile con la presenza in azienda del lavoratore può stabilire una sospensione cautelare per la durata del procedimento stesso, senza sospensione della retribuzione.

    Una volta ricevuta la contestazione, il lavoratore ha cinque giorni (di calendario, non lavorativi) per presentare delle giustificazioni scritte e/o chiedere di essere sentito a voce, facendosi assistere, se lo ritiene, da un rappresentante sindacale.



    Licenziamento - termini per impugnare

    Sei stato licenziato ingiustamente? 

    L'articolo 6 della Legge n.604/1966  prevede che “il licenziamento deve essere impugnato a pena  di decadenza entro sessanta giorni  dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.”

    Il lavoratore che vuole impugnare il licenziamento dovrà, quindi, osservare, i seguenti termini: quello di 60 giorni“dalla ricezione della comunicazione in forma scritta – del licenziamento – ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale” per inviare l’impugnativa e quello dei successivi 180 giorni (che decorrono dalla data di spedizione dell'impugnativa stragiudiziale), per iniziare la causa avanti il Tribunale, ovvero inviare la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.


    Recupero stipendi e TFR non pagati

    Lo Studio Legale fornisce attività di consulenza ed assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale, per il recupero delle competenze relative all'attività lavorativa.

    Lo Studio Legale affronta, ad esempio, le seguenti situazioni:

    Se il datore di lavoro ti ha consegnato la busta paga, ma non ha effettuato il pagamento

    La prima importante precauzione che deve seguire il lavoratore è quella di non firmare “per quietanza” la busta paga se, contestualmente, non gli viene versato lo stipendio.

    La giurisprudenza ritiene che il lavoratore – che voglia recuperare i propri crediti di lavoro – possa ricorrere al procedimento più semplice e veloce del decreto ingiuntivosolo se le buste paga non sono state firmate per quietanza.

    Se esistono differenze retributive fra quanto esposto in busta paga e quanto dovresti percepire

    Se il datore di lavoro consegna la busta paga ed effettua il relativo pagamento ma il lavoratore ritiene l'importo ricevuto non congruo al lavoro effettivamente svolto, in tal caso può intraprendere una causa per ottenere le differenze retributive,a prescindere dall’aver firmato per quietanza la busta paga.


                                                                      Procedura

    Lo Studio Legale inizialmente inviata una diffida scritta al datore di lavoro, intimandogli il pagamento di quanto dovuto, accordandogli un certo margine di tempo (non superiore a 15 giorni) per provvedere al pagamento.

    In caso di mancato pagamento, il lavoratore ha a disposizione diverse possibilità.

    - Può attivare la procedura per il tentativo di conciliazione facoltativo presso la DPL – Direzione Provinciale del Lavoro  (o anche presso i sindacati).

    Il lavoratore, in questi casi, si rivolge alla DPL chiedendo che venga convocato l’imprenditore affinché si tenti una mediazione. In quella sede, si tenderà a trovare un accordo per evitare il giudizio in tribunale.

    Se le parti trovano un accordo, il relativo verbale è titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro

    - In alternativa è possibile intraprendere un tentativo di conciliazione presso la DPL in composizione monocratica . L’incontro è volto ad accertare la regolarizzazione del contratto di lavoro e il pagamento degli oneri contributivi. Se non si trova un accordo, un ispettore andrà in azienda a verificare che l’imprenditore non abbia violato la legge e, se non in regola, scattano sanzioni particolarmente onerose.

    A seguito della verifica ispettiva, la DPL diffida il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore gli emolumenti dovuti; la diffida accertativa viene notificata al datore di lavoro.

    Se il datore di lavoro non esegue il pagamento e non promuove il tentativo di conciliazione, la DTL valida il provvedimento di diffida, con efficacia di tutolo esecutivo, nei limiti degli importi riconosciuti al lavoratore.

    - Altra possibilità è quella di ricorrere all'Autorità richiedendo al Giudice l'emissione di un decreto ingiuntivo  o instaurando una causa ordinaria .


    La documentazione  da produrre per istruzione della pratica è costituita da: lettera di assunzione o contratto di lavoro, buste paga, modello CUD.


    Per l'esame della posizione è possibile fissare un appuntamento presso lo Studio ai nostri contatti.

    E' altresì possibile richiedere una consulenza on line.


                Testo a cura dello Studio Legale Redaelli Spreafico, avvocato risarcimento danni milanohttp://www.avvocatorisarcimentodanni.milano.it