• Recupero stipendi e TFR non pagati


    Lo Studio Legale fornisce attività di consulenza ed assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale, per il recupero delle competenze relative all'attività lavorativa.

    La documentazione da produrre per l'istruzione della pratica è costituita da: lettera di assunzione o contratto di lavoro, buste paga, modello CUD.

    Per l'esame della posizione è possibile fissare un appuntamento presso lo Studio ai nostri  contatti

    E' altresì possibile richiedere una  consulenza on line 


    Lo Studio Legale affronta, ad esempio, le seguenti situazioni:

    - Se il datore di lavoro ti ha consegnato la busta paga, ma non ha effettuato il pagamento

    La prima importante precauzione che deve seguire il lavoratore è quella di non firmare “per quietanza” la busta paga se, contestualmente, non gli viene versato lo stipendio.

    La giurisprudenza ritiene che il lavoratore – che voglia recuperare i propri crediti di lavoro – possa ricorrere al procedimento più semplice e veloce del decreto ingiuntivosolo se le buste paga non sono state firmate per quietanza.

    - Se esistono differenze retributive fra quanto esposto in busta paga e quanto dovresti percepire

    Se il datore di lavoro consegna la busta paga ed effettua il relativo pagamento ma il lavoratore ritiene l'importo ricevuto non congruo al lavoro effettivamente svolto, in tal caso può intraprendere una causa per ottenere le differenze retributive,a prescindere dall’aver firmato per quietanza la busta paga.


                                                                         Procedura

    Lo Studio Legale inizialmente invia una diffida scritta al datore di lavoro, intimandogli il pagamento di quanto dovuto, accordandogli un certo margine di tempo (non superiore a 15 giorni) per provvedere al pagamento.

    In caso di mancato pagamento, il lavoratore ha a disposizione diverse possibilità.

    - Può attivare la procedura per il tentativo di conciliazione facoltativo presso la DPL – Direzione Provinciale del Lavoro (o anche presso i sindacati).

    Il lavoratore, in questi casi, si rivolge alla DPL chiedendo che venga convocato l’imprenditore affinché si tenti una mediazione. In quella sede, si tenderà a trovare un accordo per evitare il giudizio in tribunale.

    Se le parti trovano un accordo, il relativo verbale è titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro

    - In alternativa è possibile intraprendere un tentativo di conciliazione presso la DPL in composizione monocratica . L’incontro è volto ad accertare la regolarizzazione del contratto di lavoro e il pagamento degli oneri contributivi. Se non si trova un accordo, un ispettore andrà in azienda a verificare che l’imprenditore non abbia violato la legge e, se non in regola, scattano sanzioni particolarmente onerose.

    A seguito della verifica ispettiva, la DPL diffida il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore gli emolumenti dovuti; la diffida accertativa viene notificata al datore di lavoro.

    Se il datore di lavoro non esegue il pagamento e non promuove il tentativo di conciliazione, la DTL valida il provvedimento di diffida, con efficacia di tutolo esecutivo, nei limiti degli importi riconosciuti al lavoratore.

    - Altra possibilità è quella di ricorrere all'Autorità richiedendo al Giudice l'emissione di un decreto ingiuntivo o instaurando una causa ordinaria.


    Per l'esame della posizione è possibile fissare un appuntamento presso lo Studio ai nostri contatti

    E' altresì possibile richiedere una consulenza on line 


                    Testo a cura dello Studio Legale Redaelli Spreafico, avvocato risarcimento danni milano http://www.avvocatorisarcimentodanni.milano.it