• Interdizione

    Lo Studio Legale fornisce attività di consulenza ed assistenza legale, sia stragiudiziale che giudiziale, qualora occorre nominare un tutore ad una persona che si trova in condizione di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi.

    Per l'esame della posizione è possibile fissare un appuntamento presso lo Studio ai nostri contatti.

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    L'interdizione è l’istituto disciplinato dall'art. 414 e seguenti c.c. “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.

    Affinché una persona possa essere interdetta è necessario che vi sia una infermità di mente, ma questa deve possedere determinate caratteristiche:

    * Deve essere abituale, deve trattarsi, cioè, di una malattia che si manifesta in maniera costante, e non occasionale; non è necessario, invece, che la malattia sia continua; di conseguenza anche dei periodi di lucido intervallo non impediranno la concessione del provvedimento.

    * Deve essere di natura tale da impedire all'infermo di provvedere ai propri interessi, non solo quelli patrimoniali,

    * L'ultimo requisito è stato introdotto con la riforma dell'art. 414; si fa riferimento alla necessità di assicurare all'interdicendo adeguata protezione.

    Effetto della sentenza d'interdizione è la perdita della capacità d'agire, e quindi una incapacità generale per tutti i negozi di natura patrimoniale o familiare ad esempio

    * Incapacità a contrarre matrimonio (art. 85 c.c.);

    * Incapacità a compiere il disconoscimento di paternità (artt. 245 c.c.);

    * Incapacità al riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio;

    * Incapacità a testare (art. 591 c.c.). Gli atti compiuti dall'interdetto sono annullabili (art. 427 c.c.); l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni dalla revoca della sentenza d'interdizione ( art. 1442 c.c.).

    L'incapace non può compiere atti giuridici, né di ordinaria, né di straordinaria amministrazione e la sua posizione viene equiparata a quella del minore di età. Infatti, come per quest'ultimo, è necessaria la nomina da parte del Giudice tutelare, di un tutore che provveda a rappresentarlo e sostituirlo nella cura dei suoi interessi compiendo tutti gli atti necessari si rendano opportuni per il raggiungimento di tale finalità. L'interdizione ha effetto immediato dal giorno di pubblicazione della sentenza (art. 421) e può essere revocata soltanto su istanza di legittimi richiedenti (art. 429) ma non dell'interdetto stesso.

    La sentenza di revoca produce effetto solo dopo il passaggio in giudicato e in seguito a essa si riacquisisce interamente la capacità di agire; salvo il caso in cui si accerti un'infermità meno grave, in questo caso l'interdizione diventa inabilitazione. Ne consegue che tutti gli atti compiuti dopo la sentenza sono annullabili (art. 427), mentre quelli antecedenti la sentenza sono annullabili secondo le condizioni stabilite per gli atti dell'incapace naturale (art. 428).

    Durante il procedimento per la dichiarazione dell'interdizione può essere nominato un tutore provvisorio, ma può anche disporsi l'amministrazione di sostegno.


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    Testo a cura dello Studio Legale Redaelli Spreafico, avvocato risarcimento danni milano, http://www.avvocatorisarcimentodanni.milano.it