• Divorzio

    Lo Studio Legale fornisce attività di consulenza ed assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale, nel settore del diritto di famiglia.

    Lo Studio si occupa della separazione fra i coniugi e del divorzio.

    L'assistenza offerta in questo settore dallo Studio si caratterizza per la scrupolosa attenzione prestata ai problemi di affidamento dei figli minori.

    Per l'esame della posizione è possibile fissare un appuntamento presso lo Studio ai nostri contatti.

    E' altresì possibile richiedere una consulenza on line.


    Il divorzio è l'istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita.

    Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.

    Il procedimento di divorzio può essere:

    * Divorzio congiunto, quando c'è accordo dei coniugi su tutte le condizioni da adottare;

    * Divorzio giudiziale, quando non c'è accordo sulle condizioni predette.

    Il divorzio si differenzia dalla separazione legale in quanto con quest'ultima i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.

    Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell'art. 3 della legge 1970/898. 

    La causa prevalente che conduce al divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per un periodo di tempo che, ad oggi, è stato ridotto a 6 mesi, che diventano 12, se la separazione è stata giudiziale.

    Il termine decorre dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Per la decorrenza del termine non vale il tempo che i coniugi hanno trascorso in separazione di fatto, senza cioè richiedere un provvedimento di omologa al Tribunale.

    Con il divorzio viene meno lo status di coniuge e si possono contrarre nuove nozze.

    La donna perde il cognome del marito.

    A seguito di divorzio, vengono meno anche i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio (artt. 51, 143, 149 c.c.), cessa la destinazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.) e viene meno la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare (art. 230 bis c.c.).


    In alternativa è possibile stipulare una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per ciascuno dei coniugi per la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio

    La convenzione di negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

    La convenzione può contenere patti di trasferimento patrimoniale

    Dopo la stipula della convenzione, sono necessari:

    se non vi sono figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, il nullaosta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, previa verifica della assenza di irregolarità;

    se vi sono figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, previa verifica della rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli. 


    Lo Studio assiste i coniugi qualora si palesa necessario apportare modifiche alle condizioni del divorzio.


    Per l'esame della posizione è possibile fissare un appuntamento presso lo Studio ai nostri contatti.

    E' altresì possibile richiedere una consulenza on line.


    Testo a cura dello Studio Legale Redaelli Spreafico, avvocato risarcimento danni milano, http://www.avvocatorisarcimentodanni.milano.it