• Provvedimenti disciplinari

    Lo Studio Legale fornisce attività di consulenza ed assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale, nel settore del diritto del lavoro.

    Lo Studio assiste i lavoratori in caso di provvedimenti disciplinari, licenziamento: in considerazione dei termini previsti dalla normativa entro i quali il lavoratore può esercitare le sue difese, si consiglia di rivolgersi con la massima sollecitudine ad un professionista qualificato.

    Lo Studio si occupa altresì del recupero delle competenze non pagate dal datore di lavoro (stipendi, trattamento di fine rapporto), anche se il lavoratore non è regolarmente assunto.

    Per l'esame della posizione è possibile fissare un appuntamento presso lo Studio ai nostri contatti.

    E' altresì possibile richiedere una consulenza on line.


    I provvedimenti disciplinari

    Le regole di base in materia di obblighi e garanzie per i provvedimenti disciplinari sono dettate dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 1970). L’individuazione concreta dei comportamenti non consentiti e delle relative sanzioni avviene invece in genere con i contratti collettivi nazionali (Ccnl) e i regolamenti aziendali predisposti dal datore di lavoro. I regolamenti disciplinari che indicano le condotte illecite, le sanzioni per ciascuno di esse e le procedure devono essere resi noti ai lavoratori con affissione in luogo visibile a tutti.

    Le sanzioni normalmente previste, in ordine di gravità sono: rimprovero verbale; rimprovero scritto; multa (fino ad un massimo di quattro ore); sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni; trasferimento (solo se previsto dal ccnl e con mansioni equivalenti alle precedenti; licenziamento.

    A parte il rimprovero verbale, il datore di lavoro se intende applicare una sanzione disciplinare, deve innanzitutto contestare l'addebito al lavoratore formalmente, in forma scritta e consentirgli il diritto di difesa.

    La contestazione dell’addebito  deve essere:

    - specifica: deve essere individuato il fatto o i fatti materiali precisi che il datore di lavoro ritiene sanzionabili.

    - immediata, tenendo conto della possibilità per il datore di lavoro di venire a conoscenza del fatto o dei fatti contestati.

    - immutabile: non può fare riferimento a circostanze nuove rispetto a quelle contestate

    Il datore di lavoro può spedire la contestazione con raccomandata, oppure può consegnarla a mano al lavoratore.

    Se il datore di lavoro ritiene che la procedura disciplinare sia incompatibile con la presenza in azienda del lavoratore può stabilire una sospensione cautelare per la durata del procedimento stesso, senza sospensione della retribuzione.

    Una volta ricevuta la contestazione, il lavoratore ha cinque giorni (di calendario, non lavorativi) per presentare delle giustificazioni scritte e/o chiedere di essere sentito a voce, facendosi assistere, se lo ritiene, da un rappresentante sindacale.


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    Testo a cura dello Studio Legale Redaelli Spreafico, avvocato risarcimento danni milanohttp://www.avvocatorisarcimentodanni.milano.it