FAMIGLIA: IL FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL CONIUGE

Pubblicato il 10/02/2017

Con Decreto Ministeriale del 15/12/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2017 n. 11, è stato reso operativo il Fondo istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, a tutela dei coniugi separati che versano in stato di bisogno, in caso di inadempimento del coniuge tenuto al pagamento dell’assegno di mantenimento di cui all’art. 156 del codice civile.

Può accedere al beneficio il coniuge separato che versa in stato di bisogno e che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave con lui conviventi.

Non può accedere al Fondo il coniuge separato al quale non spetti l’assegno di mantenimento, nè l’ex coniuge divorziato (la misura riguarda solo il coniuge separato che abbia diritto all’assegno di mantenimento e non fa riferimento all’assegno divorzile). Non possono accedervi nemmeno gli uniti civilmente e i conviventi di fatto, come riconosciuti dalla legge n. 76/2016, in quanto questi non hanno diritto all’assegno di mantenimento

Per ottenere la liquidazione delle somme dal Fondo egli deve dimostrare in primo luogo l’inadempimento del coniuge tenuto al mantenimento per gli anni 2016 e 2017; sono escluse, pertanto, le somme non pagate prima dell’entrata in vigore della legge 208/2015.

Al fine di dimostrare l’inadempimento del coniuge tenuto ai versamenti l’istante deve allegare alla domanda la documentazione con la quale fornisce la prova di aver tentato l’esecuzione forzata nei confronti del coniuge obbligato:

- copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo; ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente; visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti che non possiede beni immobili; 

- l'originale del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell'art. 476, primo comma, del codice di procedura civile;

Nell’istanza occorre dichiarare di versare in stato di bisogno: il presupposto si verifica se il valore dell'indicatore ISEE o dell'ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000.

A tal fine l’istante dovrà dichiarare di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e, in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.

Occorre altresì indicare se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, in tal caso, se il datore di lavoro non abbia adempiuto direttamente all’obbligo di versamento.

L’istanza deve essere depositata presso la cancelleria del Tribunale competente territorialmente; in base al decreto, potranno ricevere le istanze solo Tribunali che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle corti di appello indicati nella tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 122.

Si tratta dei Tribunali di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Venezia

La domanda è esente dal pagamento del contributo unificato e di bolli.

Il Presidente del Tribunale, o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza. ne valuta l’ammissibilità.

Se il giudice ritiene l’istanza ammissibile la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui è istituito il Fondo ai fini della corresponsione della somma richiesta, che dovrà essere indicata nell’istanza con riferimento all’inadempimento del coniuge obbligato; se, invece, la ritiene inammissibile, la trasmette al Fondo indicandone le ragioni.

Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal presidente del tribunale, accoglie o rigetta l'istanza e provvede alla liquidazione delle istanze nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2016 ed euro 500.000 per l'anno 2017.

Il provvedimento è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’ottenimento delle somme, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta.

Le risorse del Fondo saranno alimentate dagli stessi coniugi inadempienti ai quali verrà intimato di provvedere al versamento nel Fondo della somma erogata all’altro coniuge. Se il coniuge obbligato non adempie, il Ministero della Giustizia promuove azione esecutiva nei suoi confronti per il recupero delle somme.


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 Testo a cura dello Studio Legale Redaelli Spreafico, avvocato risarcimento danni milanohttp://www.avvocatorisarcimentodanni.milano.it