GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'EFFETTO DI STUPEFACENTI E RIFIUTO DI SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI: ESTINGUERE IL REATO CON IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Pubblicato il 27/11/2017

I reati di guida in stato di ebbrezza (art.186 CdS), guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art.187 CdS) ed il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (art. 186 comma 7 e art. 187 comma 8 CdS), possono essere estinti con il lavoro di pubblica utilità.

In caso di condanna per uno di questi reati, il giudice può disporre la sostituzione della pena detentiva e di quella pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art.54 D.Lvo 28.08.2000 n.274, purchè l’imputato non si opponga.

Anche se la normativa non prevede la necessità di una specifica richiesta dell’imputato per ottenere i lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena, nella prassi, qualora vi sia l’interesse, è comunque opportuno manifestare al giudice la propria intenzione di svolgere i lavori di pubblica utilità anche con una formale richiesta, prima che venga pronunciata la sentenza.

Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente.

I lavori posso essere svolti anche fuori dalla provincia di residenza (Corte Costituzionale, 05.07.2013 n.179).

Lo svolgimento dell’attività viene controllato dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, in collaborazione con l’Ente presso il quale vengono svolti i lavori.

Per quanto riguarda la durata dei lavori, la normativa prevede che “il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità”.

Pertanto ad un giorno di arresto corrisponde un giorno di lavoro di pubblica utilità ed €.250,00= di ammenda corrispondono ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.

Un giorno di lavoro di pubblica utilità corrisponde a due ore lavorative e possono essere svolte fino ad un massimo di sei ore settimanali.

Tuttavia l’interessato può chiedere al giudice penale di essere autorizzato a svolgere un maggior numero di ore, fino ad un massimo di otto ore al giorno.

Se il condannato svolge i lavori con esito positivo, il Giudice fisserà una apposita udienza nella quale dichiarerà:

-l’estinzione del reato;

-la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente;

-la revoca della confisca del veicolo sequestrato.

Qualora, invece, il condannato violi gli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Giudice ripristinerà le pene sostituite.

La sostituzione con il lavoro di pubblica utilità non è possibile:

-se il condannato ha provocato un incidente stradale;

-se il condannato ha già prestato lavoro di pubblica utilità in precedenza.