IL DANNO DIFFERENZIALE NELL'INFORTUNIO SUL LAVORO

Pubblicato il 04/12/2017

Con l’espressione danno differenziale ci si riferisce alla differenza fra il danno complessivamente subito dal lavoratore in conseguenza di un infortunio o malattia professionale, determinato alla stregua dei criteri civilistici in tema di danno alla persona e la minor somma accordata allo stesso dall’ente assicurativo (INAIL), a titolo di indennizzo.

Come spesso accade, l’indennizzo del danno biologico determinato secondo le tabelle INAIL risulta inferiore alla liquidazione del risarcimento operato sulla base delle tabelle in uso presso le Corti civili – in particolare, le tabelle milanesi, recepite dai Tribunali italiani quale parametro di valutazione del danno non patrimoniale.

Il danno differenziale va pertanto liquidato nella differenza fra l’importo dovuto nell’ambito dell’ordinaria responsabilità civile, quantificato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, e l’importo spettante a titolo di indennizzo per danno biologico da parte dell’INAIL.

La giurisprudenza ritiene sufficiente, ai fini della risarcibilità del danno differenziale, che emerga una responsabilità civile per colpa derivante dalla violazione del generale obbligo contrattuale di sicurezza previsto dall’art.2087 cod. civ..

Di conseguenza, il lavoratore dovrà allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo, apprestando tutte le misure per evitare il danno.

Per poter attribuire la responsabilità ex art.2087 cod. civ. occorre che sia rinvenibile un profilo di colpa in capo al datore di lavoro, non potendo essa essere ascritta a titolo di responsabilità oggettiva.

Se l’infortunio sia stato cagionato anche dalla responsabilità concorrente del lavoratore, il datore di lavoro avrà l’onere di provare che il fatto è imputabile, anche solo parzialmente, al lavoratore e chiedere pertanto che il concorso di colpa incida sull’ammontare del risarcimento.

In ogni caso l’eventuale concorso di colpa del lavoratore nella determinazione dell’evento lesivo rileva solo in presenza di condotte abnormi ed esorbitanti dalle mansioni lavorative.

Rapporti fra causa civile e processo penale

Il rapporto è disciplinato dall’art.75 e dall’art.652 cpp.

Il giudicato di assoluzione perché il fatto non sussiste è ostativo alla proposizione in sede civile dell’azione per il risarcimento del danno differenziale.

Se l’azione civile è stata tempestivamente proposta in sede civile, prima della pronuncia della decisione penale di primo grado, l’eventuale di sentenza di assoluzione penale non farà stato nei suoi confronti e non impedirà al giudice civile di pervenire ad una diversa valutazione del fatto ai fini dell’accertamento della responsabilità civile del datore di lavoro.

La proponibilità dell’azione civile non è invece preclusa dalla sentenza di non doversi procedere per morte dell’imputato o per amnistia, dall’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, da una sentenza di patteggiamento ex art.444 cpp.