IL LIMITE DI VELOCITA' IN AUTOSTRADA IN ASSENZA DI SEGNALAZIONE

Pubblicato il 21/11/2017

La Corte di Cassazione, Sez. VI, con l’ordinanza n. 26393, di data 07.11.2017, ha statuito che in assenza di segnalazione da parte dell’ente, si applicano i limiti massimi e minimi previsti dalle legge.

Il caso nasce da un ricorso avanti il Giudice di Pace di Codogno, avverso un verbale di contestazione elevato per violazione dell’art. 142, secondo comma CdS, promosso da un automobilista sanzionato perché viaggiava in autostrada ad una velocità di 159 KM/h.

Avverso il rigetto dell’opposizione da parte del Giudice di Pace, l’automobilista promuoveva appello avanti il Tribunale di Lodi, il quale confermava la pronuncia del giudice di primo grado.

La Corte di Cassazione, adita dall’automobilista, pronunciava l’ordinanza che segue:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente -

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - rel. Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28162/2015 proposto da:

D.B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- resistente -

avverso la sentenza n. 381/2015 del TRIBUNALE di LODI, depositata il 28/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

1. Il Tribunale di Lodi, con sentenza depositata il 28 aprile 2015, pronunciata nel giudizio riassunto a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, ha rigettato l'appello proposto da D.B.S. avverso la sentenza del Giudice di pace di Codogno n. 403 del 2012, e nei confronti del Ministro dell'interno, e, per l'effetto, ha conferma il rigetto dell'opposizione al verbale di contestazione n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia stradale di Pavia per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 2.

2. D.B.S. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sulla base di tre motivi. Il Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, non ha svolto difese, limitandosi a depositare atto finalizzato all'eventuale partecipazione alla discussione, che non è più contemplata dall'art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n.186 del 2016, convertito dalla L. n. 197 del 2016.

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza, e il ricorrente ha depositato memoria.

4. Il ricorso deve essere rigettato.

4.1. I primi due motivi, con i quali è denunciata violazione degli artt. 5, 25 c.p.c., R.D. n. 1612 del 1933, art. 7, e si contesta la decisione sulla competenza, sono inammissibili poichè la relativa questione non è più controvertibile.

E' pacifico in atti che il ricorrente non ha impugnato con regolamento necessario di competenza la pronuncia del Tribunale di Milano, che si è dichiarato incompetente per territorio, e che il Tribunale di Lodi, pur sollecitato dal D.B., non ha sollevato regolamento di competenza, sicchè la pronuncia declinatoria di competenza ha acquistato efficacia di giudicato (ex plurimis, Cass. 27/02/2012, n. 2973).

5. Con il terzo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 142 C.d.S., commi 1, 7 e 8 e si contesta, nell'ordine: a) che l'ente proprietario dell'autostrada in oggetto non abbia individuato neppure un tratto lungo il quale sia consentito viaggiare alla velocità massima prevista dalla legge, vale a dire a 150 chilometri orari (in ciò risiederebbe la violazione del comma 1); b) che, nel caso di mancata segnalazione da parte dell'ente proprietario dei tratti lungo i quali sia possibile viaggiare a 150 chilometri orari, in presenza di autostrada rettilinea e in piano, con tre corsie di percorrenza e una di emergenza, in entrambi i sensi di marcia, la sanzione applicabile - secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 142 citato - dovrebbe essere quella minima, prevista per la violazione del limite entro i 10 chilometri.

5.1. Il motivo, e prima ancora l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 142 C.d.S., comma 1, prospettata con la memoria, risultano manifestamente infondati.

5.2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, gli enti proprietari delle strade hanno facoltà discrezionale di fissare, provvedendo alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e massimi diversi da quelli fissati con carattere generale dall'art. 142 C.d.S., in riferimento a determinate strade o tratti di strada ed in considerazione dello stato dei luoghi, purchè entro i limiti massimi di velocità dettati dal medesimo art. 142, comma 1 e l'esercizio di tale facoltà discrezionale non è sindacabile in sede giurisdizionale (Cass. 12/06/2007, n. 13698; Cass. Sez. U. 13/03/2012 n. 3936). Dal testo dell'art. 142, comma 1, cod. strada emerge con chiarezza che la struttura della sede autostradale è la precondizione per l'aumento del limite massimo da 130 a 150 chilometri orari, ma che questo è rimesso alla prudente valutazione dell'ente proprietario, essendo in gioco la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana.

5.3. Il mancato esercizio della facoltà, mentre non può per definizione configurare omissione a carico dell'ente proprietario, comporta una sola conseguenza rilevante sul piano sanzionatorio, e cioè l'applicazione dei limiti minimo e massimo previsti dalla legge, con riferimento a ciascun tipo di strada (ex plurimis, Cass. 22/02/2010, n. 4242).

5.4. Nel caso in esame, in cui il ricorrente viaggiava a velocità di 158 chilometri orari su tratto autostradale, l'assenza di segnalazione di diverso limite di velocità comportava l'applicazione del limite massimo di 130 chilometri orari, previsto dalla legge con riferimento alle autostrade.

6. Il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, poichè l'intimato Ministero non ha svolto attività difensiva. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2017