IL TOUR OPERATOR RISPONDE ANCHE DELL’OPERA DEGLI OPERATORI DI CUI SI AVVALE – Tribunale di Firenze 07.06.2016 n. 2145

Pubblicato il 10/10/2016

Il Tribunale di Firenze ha condannato una società venditrice di pacchetti turistici a risarcire i danni non patrimoniali subiti da due turisti, rimasti vittime, durante la vacanza all inclusive acquistata dal suddetto tour operator, di un indicente stradale occorso durante una escursione in jeep, organizzata dalla società convenuta, la quale, nell’occasione si era avvalsa di un proprio ausiliario, fornitore locale del servizio di accompagnamento dei turisti alla meta dell’escursione. Il Tribunale ha ritenuto che l’organizzatore e venditore di viaggi vacanza “tutto compreso”, che nell’adempimento dell’obbligazione usufruisce dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Inoltre, la mancata presentazione del reclamo entro i termini di cui all’art.49 del Codice del Turismo non comporta decadenza del turista alla tutela giudiziale dei propri diritti, in quanto, al limite, può rilevare ai fini di una valutazione di concorso colposo nella causazione dell’evento di cui all’art.1227 comma 1 cod.civ.