INCIDENTE PROVOCATO DA OSTACOLO SULLA CARREGGIATA: NON SUSSISTE RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ AUTOSTRADE – CASS. CIV. SEZ III 3.10.2016 N.19648

Pubblicato il 10/10/2016

Il Tribunale rigettò la domanda di risarcimento danni promossa da un automobilista nei confronti della società Autostrade per L’Italia spa, formulata a seguito di un incidente occorso mentre transitava lungo un tratto autostradale ed impattava contro un ostacolo metallico.

La Suprema Corte, con la sentenza riportata, riteneva corretta la pronuncia di primo grado, assunta all’esito dell’istruttoria, a causa della sostanziale imprevedibilità della presenza, sulla carreggiata stradale, dell’ostacolo contro il quale andò ad impattare il ricorrente.

L’apprezzamento dell’ingombro metallico in termini di causa efficiente sopravvenuta ed inimputabile, idonea a causare l’evento - e quindi a recidere il nesso eziologico tra il danno e l’attività concretamente esigibile dal gestore – comporta che devono ritenersi assorbite tutte le questioni in punto di distribuzione dell’onere della prova. E invero, sia che si voglia declinare quell’attività in chiave di vigilanza contrattualmente dovuta, sia che la si voglia scrutinare in termini di custodia, la ritenuta non dominabilità del fattore di rischio rende del tutto ininfluenti le critiche in ordine alla correttezza della evocazione della fattispecie ipotetica di cui all’art.2051 c.c. piuttosto che di quella di cui all’art.1218 c.c., risultando comunque dimostrate, secondo un giudizio insindacabile in sede di legittimità, le circostanze idonee a esonerare il debitore della prestazione da ogni responsabilità.

Quanto, poi, all’assunto secondo cui la società sarebbe onerata del controllo preventivo di tutti gli automezzi che chiedano di accedere all’autostrada, con conseguente obbligo di precluderne l’utilizzazione a quelli che non offrano sufficienti garanzie di stabilità e di sicurezza nel carico, ritiene il Collegio che all’obbligo del concessionario di garantire la buona manutenzione delle strade e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni, non possa darsi l’estensione pretesa dal ricorrente, trattandosi di adempimenti che finirebbero per compromettere l’obiettivo della speditezza della circolazione, consustanziale alla realizzazione ed all’uso di siffatte strutture.

Altro sarebbe stato, naturalmente, ove l’anomalia del carico dal quale ebbe, in tesi, a sfuggire l’ostacolo contro il quale andò ad impattare l’impugnante, fosse stata specificamente segnalata o fosse itu oculi visibile, essendo indubbio che l’allegazione e la prova di siffatte circostanze – idonee a far emergere la prevenzione del fattore di rischio dal cono d’ombra del giuridicamente inesigibile – avrebbe imposto una verifica dell’evocata qualificabilità dell’inerzia della società in termini di culpa in omittendo ( cfr Cass. Civ. 22.10.2014 n.22344).”