INFORTUNIO SUL LAVORO: LA RESPONSABILILTA’ DEL DATORE DI LAVORO – CASS. PEN. SEZ IV, 6 luglio – 23 settembre 2016 N. 39494
Pubblicato il 10/10/2016
La Suprema Corte con la pronuncia in oggetto riafferma i principi in materia di responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al lavoratore, specificando che “ Il rispetto delle norme prevenzionali ha lo scopo di ridurre al minimo il rischio di incidenti che è fisiologico possano avere alla base l’errore dell’operatore, generato anche da imprudenza. Proprio al fine di scongiurare tali eventi nefasti, evitabili rispettando gli standard di sicurezza imposti dalla legge, vi sono soggetti chiamati al ruolo di garanzia in favore degli operatori esposti al rischio antinfortunistico: essi non possono pretendere esonero di responsabilità in caso di condotta inadeguata del lavoratore, fatto salvo il contegno abnorme, che si configura in caso di comportamento anomalo, assolutamente estraneo alle mansioni attribuite, esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere (Sez.4, 5 marzo 2015 n.16397, Rv.263386; Sez.4, 14 marzo 2014 n.22249, rv.259228) e non anche quando il lavoratore compia un’operazione che, seppure imprudente, non risulti eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate” (…)
“Ferma l’esclusione di un comportamento abnorme del lavoratore
– profilo già accennato – si osserva che il datore di lavoro non può invocare a
propria scusa il principio dell’affidamento assumendo che l’attività del
lavoratore era imprevedibile, essendo ciò doppiamente erroneo, da un lato in
quanto l’operatività di detto principio riguarda i fatti prevedibili e
dall’altro atteso che esso comunque non opera nelle situazioni in cui sussiste
una posizione di garanzia, come certamente è quella del datore di lavoro
(Sez.4, 3 giugno 1999 n.12115, Rv.244997>.
Con pronunce più recenti questa Corte Suprema ha
ritenuto non configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità dei
lavoratore per l’infortunio occorsogli, allorquando il sistema di sicurezza
approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che
le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore
anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro
dominare ed evitare l’instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle
direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione,
foriere di pericoli (Sez.4, 21 aprile 2015 n.22813, Rv.263497): il datore di
lavoro, quale responsabile della sicurezza, che abbia negligentemente omesso di
attivarsi per impedire l’evento, non può allora invocare, quale causa di
esenzione della colpa, l’errore sulla legittima aspettativa che non si
verifichino condotte imprudenti da parte del lavoratore, poiché il rispetto
della normativa antinfortunistica mira proprio a salvaguardare l’incolumità del
lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni,
imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell’attività
lavorativa (Sez.4, 27 marzo 2009 n.18998, Rv.244005).”