INSIDIA STRADALE: ONERE DELLA PROVA – CASS. CIV. 17625 /2016

Pubblicato il 06/10/2016

Quando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa.

Quando il danno è causato da cose inerti e visibili (marciapiedi, scale, strade, pavimenti, e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrandone la pericolosità (ex multis, da ultimo, Sez., 6 - 3, Ordinanza n. 27272 del 20110/ 2015, Rv. 637445).

La pericolosità della cosa fonte di danno non è, dunque, fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma è semplicemente un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno: nel senso che quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fiuto ignorato dell'esistenza del nesso di causa; mentre dal fatto noto che non lo fisse potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno.