INSIDIE STRADALI: RISARCIMENTO AL PEDONE CHE INCIAMPA IN UN TOMBINO- CASS. CIV. N.14706/2016

Pubblicato il 03/08/2016

La Corte di Cassazione con la sentenza n.14706 del 19.07.2016 ha accolto la domanda di risarcimento danni di un cittadino inciampato su un tombino. Il Comune è responsabile per i danni provocati a pedoni ed automobilisti dalle insidie stradali dovute all'omessa manutenzione delle strade. Si tratta di una responsabilità oggettiva Chi cade dovrà fornire la prova: -che la buca o il tombino non siano adeguatamente segnalati - che l'evento della caduta si sia verificato per l'insidia non visibile; -che la caduta sia stata provocata unicamente dall'insidia stradale e non da altre circostanze (quali ad es. la distrazione della vittima); -l'entità dei danni, ad esempio attraverso un certificato del pronto soccorso ed una relazione medico legale che ne effettui la quantificazione Il Comune dovrà invece provare che il tombino o la buca fossero ben visibili, ad esempio per la buona illuminazione della strada e che quindi non costituivano insidia tale da impedire all'utente di accorgersene usando le dovute attenzioni