La responsabilità sanitaria: le RSA ed il Covid-19

Pubblicato il 29/04/2020

Nelle RSA trovano accoglienza anziani e persone fragili, ed in occasione della pandemia da Covid-19 molte di loro sono state colpite, purtroppo con esito spesso letale.

Quali conseguenze giuridiche possono discendere dalla diffusione del contagio tra molti anziani ivi ricoverati già in precarie condizioni di salute?

Occorre considerare che il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente trova fonte in un contratto obbligatorio atipico (contratto di spedalità o di assistenza sanitaria) che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti, con la sola accettazione del malato presso la struttura.

La responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art.1218 cod. civ., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (così in Cass. Civ. 18610/2015)

Quindi la struttura sanitaria è responsabile ai sensi del predetto art.1218 cod.civ. per il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento (o dall’inesatto adempimento) di una delle prestazioni a cui è direttamente obbligata, rispondendo dell’operato dei suoi dipendenti o dei collaboratori e/o ausiliari di cui si sia avvalsa.

Per tali motivi, allorché il danno o la lesione vengano cagionati all’interno della struttura sanitaria, più che di responsabilità medica deve parlarsi di responsabilità sanitaria, per il coinvolgimento di soggetti anche diversi dai medici.

Nel caso delle RSA si possono analizzare alcuni elementi di fatto, quali ad esempio l’isolamento del paziente in caso di sintomatologia legata al Covid-19: qualora fosse stata riconosciuta la sintomatologia da parte degli operatori della struttura, omissione dell’isolamento tempestivo integrerebbe un profilo di responsabilità.

Allo stesso modo potrà essere svolta una indagine sull’utilizzo dei presidi di protezione per evitare il diffondersi del contagio.

Anche l’adozione di misure organizzative nei rapporti con parenti e visitatori potrà assumere rilievo.

Queste rappresentano solo alcuni degli aspetti che potranno essere indagati per definire un’analisi delle modalità con le quali le RSA hanno affrontato e gestito il problema.

La struttura sarà liberata e dunque sollevata dall'obbligo risarcitorio solo qualora fornisca prova dell'inevitabilità del contagio, invocando il rispetto delle linee guida da parte del proprio personale, nonché delle buone prassi in materia di pazienti mostranti sintomi di malattie contagiose.

Per quanto riguarda la responsabilità in ambito penale, la norma di riferimento è l’art.590 sexies c.p., a mente del quale, l'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica:

a) se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza;

b) se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia, quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;

c) se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;

d) se l'evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico» (Cass. pen., S.U., 21.12.2017-22.2.2018, n. 8770).

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Le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità

In data 19.04.2020 l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato sul sito le linee guida per prevenire e gestire i casi di Covid-19 all’interno delle strutture di riabilitazione o RSA. Il documento è stato rilasciato per responsabilizzare al massimo chi lavora nelle Rsa che sono diventate o stanno diventando focolai del virus.

Il rapporto può essere consultato, in formato PDF,  QUIrapporto-covid-19-4-2020.pdf
Nella sintesi del documento vengono riportale le seguenti indicazioni:

Misure di carattere organizzativo per prevenire l’ingresso di casi COVID-19 in struttura:

- Identificazione referente sanitario COVID-19

- coordinamento di tutti gli interventi e garantire un flusso informativo efficace e i rapporti con gli Enti e le Strutture di riferimento (Dipartimento di Prevenzione, Distretti e Aziende Sanitarie)

- mantenere le comunicazioni con operatori, residenti e familiari.

- Rafforzamento precauzioni standard o Programma di medicina occupazionale

Preparazione della struttura alla gestione di eventuali casi di COVID-19 sospetti/probabili/confermati:

- Per tutta la durata dell’emergenza, disporre il divieto di accedere alla struttura da parte di familiari e conoscenti. o Impedire accesso a sintomatici.

- Limitare i nuovi ingressi di ospiti in strutture residenziali sociosanitarie dopo conseguente valutazione dello stato salute e tampone.

- Evitare per quanto possibile l’invio dei residenti in ospedale, per visite specialistiche ed esami strumentali. - Area di isolamento per i nuovi accessi.

- Sospensione delle attività di gruppo e della condivisione di spazi comuni all’interno della struttura.

- Accesso di operatori sanitari (USCA, MMG, Cure palliative) possibile ma evitando sovrapposizioni.

- Richiesta di uso di mascherina chirurgica e accurata igiene delle mani a fornitori, manutentori e/o altri operatori.

- Approvvigionamento DPI, soluzione idroalcolica, sapone, ecc.

- Disposizione corretta degli strumenti per igiene mani

- Approvvigionamento Termometri senza contatto.

- Gestione dei casi sospetti (Isolamento in attesa risultati tampone)

- Gestione dei casi confermati:

§ il caso sospetto COVID-19, immediatamente posto in isolamento, deve essere segnalato al servizio d’igiene pubblica ed essere sottoposto a tampone naso-faringeo per ricerca di SARS-CoV-27 anche attivando l’USCA. Se positivo, il Dipartimento di prevenzione dovrà verificare la 6 fattibilità di un isolamento efficace presso la stessa struttura. In caso di impossibilità ad effettuare un efficace isolamento, il paziente sarà trasferito in ambiente ospedaliero o in altra struttura adeguata all’isolamento per ulteriore valutazione clinica e le cure necessarie, come ad esempio in una struttura dedicata a pazienti COVID-19. Inoltre, deve essere effettuata immediatamente la sanificazione accurata degli ambienti dove il residente soggiornava e dove è stato esaminato. Infine, è importante effettuare una tempestiva ed attenta valutazione del rischio di esposizione al caso degli operatori e altri residenti. In caso di identificazione di una tale condizione di rischio, i soggetti esposti dovranno essere considerati contatti di caso di COVID-19 e seguire le procedure di segnalazione, sorveglianza e quarantena stabilite dalle autorità sanitarie locali ai sensi della circolare ministeriale del 25 marzo 2020.

- In strutture di dimensioni più grandi, previa valutazione dei Dipartimenti di Prevenzione sulla adeguatezza della possibilità di effettuare un efficace isolamento, creare aree e percorsi dedicati in grado di garantire quanto più possibile la separazione tra aree “pulite” e aree “sporche”.

- Procedure da mettere in atto nelle aree COVID-19 e nelle condizioni di isolamento temporaneo.

- Gestione clinica del caso confermato COVID-19:

§ Nei casi di sospetta/probabile/accertata infezione da COVID-19 19 occorre attivare le USCA che si avvalgono della consulenza/collaborazione degli infettivologi. I protocolli saranno quelli emanati dalle direzioni delle aziende sanitarie e prontamente recepiti dal Responsabile sanitario delle strutture. Deve essere garantita laddove siano presenti ospiti COVID-19 sospetti o accertati, (anche in attesa di trasferimento) la presenza di infermieri h24 e supporto medico

- Ridurre le occasioni di contatto dei residenti con casi sospetti/probabili/confermati di COVID-19.

- Misure per la gestione di compagni di stanza e altri contatti stretti di un caso di COVID-19.

Formazione del personale per la corretta adozione delle precauzioni standard e procedure d’isolamento:

- Caratteristiche dell’infezione da SARS-CoV-2 e sulla malattia COVID-19.

- Precauzioni standard per l’assistenza a tutti i residenti: igiene delle mani e respiratoria.

- Precauzioni per la prevenzione di malattie trasmesse per contatto e droplets nell’assistenza di casi sospetti o probabili/confermati di COVID-19.

- Precauzioni per la prevenzione di malattie trasmesse per via aerea.

- Utilizzo appropriato dei dispositivi e dispositivi di protezione individuali (DPI).

- Comportamenti da attuare nei momenti di pausa e riunioni al fine di ridurre la eventuale trasmissione del virus.

Sensibilizzazione e formazione dei residenti e dei visitatori. Elaborazione di promemoria per promuovere i comportamenti corretti per il rispetto della distanza fisica e la trasmissione del virus

Sorveglianza attiva di quadri clinici di infezione respiratoria acuta tra i residenti e tra gli operatori.

- Promuovere la responsabilizzazione degli operatori per autocontrollo sintomatologia.

- Misurazione febbre a inizio turno per OS e OSS.

- Monitorare nel tempo l’eventuale comparsa di febbre e segni e sintomi di infezione respiratoria acuta o di difficoltà respiratoria e altri fattori di rischio (ad esempio contatto con casi di COVID-19) nei residenti nella struttura.

- Screening Operatori sanitari.

- Tamponi ai residenti in caso di sospetto (e relativo isolamento).

Restrizione dall’attività lavorativa degli operatori sospetti o risultati positivi al test per SARS-CoV-2 in base alle disposizioni vigenti.

- In caso di febbre prima del turno o durante in turno.

Monitoraggio dell’implementazione delle misure adottate.


Testo a cura dello Studio Legale Redaelli Spreafico, avvocato risarcimento danni milano,

 http://www.avvocatorisarcimentodanni.milano.it