LA RIFORMA DELLA RESPONSABILITA’ SANITARIA

Pubblicato il 02/03/2017

LE MODIFICHE PENALI E CIVILI - LA PROCEDURA DI RISARCIMENTO


La Camera dei Deputati nella seduta del 28 febbraio ha approvato il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

I principali aspetti riguardano:

Le buone pratiche clinico assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida

Si prevede che i sanitari debbano attenersi, salva la specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida, o in lo mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse (effettuati con cadenza biennale) sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (Snlg, consultabile al link http://www.snlg-iss.it/ ); l’Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti, previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni

La responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria

Viene introdotta la nuova fattispecie della “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” (art.590 sexies c.p. )

In caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria si applicano le pene previste dagli artt. 589 c.p. (in caso di omicidio) e 590 c.p. (in caso di lesioni), salvo che, in caso di imperizia, siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

E’ stata abrogata la disposizione dell’art.3 comma I della Legge n.189/2012 che stabiliva la non punibilità per colpa lieve per il sanitario che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

La responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria

Nell’ambito civile si prevede un doppio regime di responsabilità.

Viene confermata la natura contrattuale della responsabilità della struttura (sia essa pubblica o privata): qualora si avvalga, nell’adempimento della propria obbligazione, di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente ed ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

La responsabilità dell’esercente la professione sanitaria è invece di natura extracontrattuale, e risponderà del proprio operato ai sensi dell’art.2043 cod. civ., salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Il danno è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni.

La differente natura del tipo di responsabilità si riflette per quanto riguarda il termine di prescrizione (decennale per la responsabilità contrattuale e quinquennale per quella extracontrattuale) nonché per l’onere della prova della responsabilità e del danno.

La procedura

Viene introdotta, quale condizione di procedibilità della domanda di risarcimento, la previa proposizione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p., o in alternativa di un procedimento di mediazione.

L' improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

In tal caso il giudice assegna alle parti il termine di 15 giorni per presentare dinanzi a sé l'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero per procedere alla mediazione o (se già iniziata) completarla.

Se la conciliazione non riesce o il procedimento non è concluso entro il termine perentorio di 6 mesi, la domanda diviene procedibile; gli effetti della domanda sono salvi se entro 90 giorni è depositato il ricorso ai sensi dell' art.702 bis c.p.c..

La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno o comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla.

Se la sentenza è favorevole al danneggiato e l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva, il giudice trasmette copia della sentenza all'IVASS per gli adempimenti di propria competenza.

In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

Obbligo di assicurazione

Viene stabilito l’obbligo per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile vero terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera.

La copertura si estende anche ai danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private (compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica).

L'obbligo assicurativo riguarda anche le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.

Resta fermo l'obbligo di copertura assicurativa per il sanitario che eserciti al di fuori di una delle strutture sopra indicate o che presti la propria opera all’interno della stessa in regime libero-professionale o si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Per garantire efficacia all'eventuale azione di rivalsa, ogni sanitario che operi a qualunque titolo in strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Le strutture devono pubblicare sui rispettivi siti internet i dati riguardanti l'impresa assicuratrice, le polizze e le relative clausole contrattuali.

Un apposito decreto ministeriale, da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge previo concerto anche con le associazioni di categoria, dovrà fissare i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative.

La garanzia assicurativa dovrà prevedere l'estensione dell’operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'assicuratore durante la vigenza temporale della polizza.

Azione diretta del danneggiato

Il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private e al sanitario

Nei limiti del massimale non sono opponibili al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto ministeriale che dovrà definire i requisiti minimi delle polizze assicurative.

L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi inderogabili stabiliti dal medesimo decreto ministeriale.

E’ previsto il litisconsorzio necessario della struttura sanitaria nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione e, viceversa, il litisconsorzio necessario della struttura sanitaria nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione del sanitario.

L'impresa di assicurazione, il sanitario e il danneggiato avranno diritto di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.

L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata o verso il sanitario.

Le disposizioni sull'azione diretta saranno operative a partire dal momento di entrata in vigore del decreto ministeriale sulle polizze assicurative.

Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria

Viene istituito presso il Ministero della Salute un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria

Il Fondo risarcirà i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi, per sinistri denunciati per la prima volta dopo l’entrata in vigore della legge:

  • Quando il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione;
  • Quando la struttura o il sanitario risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente;
  • Quando la struttura o il sanitario siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell’impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo dell’impresa assicuratrice stessa.

Per l'esame della posizione è possibile fissare un appuntamento presso lo Studio ai nostri contatti.

E' altresì possibile richiedere una consulenza on line.


Testo a cura dello Studio Legale Redaelli Spreafico, avvocato risarcimento danni milano, http://www.avvocatorisarcimentodanni.milano.it