LE OBBLIGAZIONI A CARICO DI DUE O PIU' CONDUTTORI IN UN CONTRATTO DI LOCAZIONE

Pubblicato il 27/02/2017

Può accadere che due o più soggetti abbiano stipulato un contratto di locazione in qualità di conduttori.

Per quanto riguarda il pagamento del canone di locazione, degli oneri accessori e delle altre obbligazioni contrattuali, la regola generale prevede che entrambi siano obbligati in solido al pagamento nei confronti del locatore a norma degli artt. 1292 e 1294 codice civile.

Tutto ciò salvo patto contrario, è pertanto possibile indicare nel contratto che ciascuno dei conduttori sia responsabile, nei confronti del locatore, solo per la propria quota, con esclusione del vincolo della solidarietà passiva.

Per quanto riguarda il diritto di recesso, ciascun conduttore potrà recedere dal contratto, nel rispetto delle norme o delle pattuizioni che regolano il recesso, anche senza che gli altri facciano lo stesso.

In tal caso il contratto si scioglierà limitatamente al conduttore che recede (recesso parziale), il quale resterà obbligato al pagamento del canone fino all’intervenuto recesso.

Il contratto resterà efficace nei confronti del conduttore restante, che sarà a questo punto obbligato al pagamento dell’intero canone.

Non è necessario il consenso dell’altro conduttore, il quale dovrà valutare se continuare il rapporto sopportando integralmente il relativo onere economico, né del locatore, che per effetto del recesso parziale vedrà diminuita la garanzia patrimoniale costituita dalla pluralità dei conduttori.

Relativamente alla disdetta del locatore, la Cassazione ha ritenuto che la disdetta intimata ad uno dei conduttori è efficace anche nei confronti degli altri trattandosi di una prestazione indivisibile. 


Per l'esame della posizione è possibile fissare un appuntamento presso lo Studio ai nostri contatti

E' altresì possibile richiedere una consulenza on line


Testo a cura dello Studio Legale Redaelli Spreafico, avvocato risarcimento danni milano, http://www.avvocatorisarcimentodanni.milano.it