MULTA AUTOVELOX: NULLA PER MANCANZA DEL MOTIVO SPECIFICO PER IL QUALE L'AUTOMOBILISTA NON E' STATO FERMATO IMMEDIATAMENTE

Pubblicato il 23/11/2017

E' nulla la multa per eccesso di velocità se gli agenti nel verbale non riportano un motivo specifico per il quale il trasgressore non è stato fermato immediatamente. Nel caso concreto l'automobilista percorreva un tratto rettilineo dove non sarebbe stato difficile intimare l’alt: gli agenti avrebbero dovuto chiarire il perché non si è ricorsi all’arresto istantaneo del veicolo.

Si è espressa in tal senso la Corte di Cassazione, Sezione VI, con l'ordinanza n. 27771, depositata in data 22 novembre 2017.

Il Comune aveva proposto ricorso per Cassazione, avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva confermato l'annullamento del provvedimento disposto dal Giudice di Pace.

La Corte si è pronunciata con l'ordinanza che segue:

"Il Comune di (...) con ricorso dell'8 maggio 2016 ha chiesto a questa Corte la Cassazione della sentenza n.631 del 2015 con la quale il Tribunale di Chieti, quale giudice di appello confermava la sentenza n. 81 del 2013 con la quale il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione al verbale di contestazione di contravvenzione per violazione di cui all'art.142 CdS proposta da (...), ponendo a base della decisione il difetto di taratura dell'autovelox. Secondo il Tribunale di Chieti, il verbale non conteneva alcun riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata e nel corso del primo giudizio nessuna istruttoria è stata neanche chiesta; per contro risultavano in atti fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo. A sua volta, non via era stata apposta una segnaletica idonea al preavviso di rilevazione della velocità posto che le foto versate in atti riproducevano un cartello fisso presente lungo al strada senza che fosse possibile avere contezza della distanza intercorrente tra il detto segnale e il punto di rilevamento.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta per quattro motivi: 1) per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art. 201, primo comma bis lettera E del CdS (dlgs.n.285 del 1992) (art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ.). 2) per violazione e falsa applicazione di norme di di diritto e in particolare dell'art.3 del Dl. N. 117 del 2007, coordinato e convertito dalle legge n. 160 del 2007 e dall'art.. 1 dell DM Trasporti del 15 agosto 2007 (art.360, primo comma, n.3, n.3 cod. proc. civ.). 3) per violazione e falsa applicazione dell'art.2712 cod. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione alle prove fotografiche documentali (art.360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.). 4) per omesso o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). (...) in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

2.Con il primo motivo il Comune di (...) sostiene che il Tribunale, nell'annullare il verbale di contestazione della contravvenzione di cui si dice per mancata contestazione immediata alla violazione del CdS, non avrebbe tenuto conto: a) che ai sensi dell'art. 201 primo comma bis lettera e) CdS l'immediata contestazione nn è necessaria quando, come nel caso in esame, la determinazione dell'illecito avviene in un tempo successivo e dunque quando il veicolo oggetto del rilievo è a distanza del posto di accertamento; b) che l'apparecchiatura utilizzata era stata sottoposta a taratura e revisione periodica. Peraltro, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, delle ragioni della mancata contestazione immediata della contravvenzione era stata data motivazione nel verbale d contestazione; c) che il dispositivo di controllo elettronico utilizzato per l'accertamento dell'infrazione era direttamente gestito dall'organo di Polizia operante in loco.

2.1 = Il motivo è infondato. Vero è che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), nell'ipotesi in cui essere consentono la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata. Tuttavia, nel caso in esame, posto che, come ha evidenziato il Tribunale di Chieti, il tratto di percorrenza, controllato da autovelox, era un rettilineo, in via di principio, nulla impediva agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, potessero fermare l'autovettura di cui si era rilevato l'eccesso di velocità, per gli adempimenti inerenti alla contestazione. Ed Essendo ciò possibile il verbale di contestazione non poteva limitarsi a rilevare che l'accertamento di che trattasi era stato effettuato mediante autovelox perchè avrebbe dovuto, come evidenzia il Tribunale, specificare la ragione per la quale non era stata possibile la contestazione immediata.

A maggior chiarimento va anche osservato che la strada di percorrenza, di cui si dice, non rientra tra quelle di cui all'art. 2 comma 2 lettera A) e B) CdS richiamato dall'art. 4 comma 1 del Dl n. 121 del 2002, ma rientra invece tra quelle indicate alla lettera C) dell'art. 2 appena richiamato. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha precisato che il verbale di che trattasi era illegittimo perchè non conteneva " (..) alcun riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata e nel corso del primo giudizio nessuna attività istruttoria era stata neanche richiesta in tal senso, per contro risultando in atti fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo (...)".